STATUTO
Associazione Culturale no profit " ARTESIA CENTRO STUDI"
In riferimento allo Statuto depositato il giorno 08-10-2004 presso l'Ufficio Tributi di Erba (CO)
numero protocollo 2273, e in riferimento alla delibera di cambio Consiglio Direttivo, sede e denominazione avvenuta in data 25-02-2017 presso la sede dell'Associazione in via Riazzolo, Erba (Co) il qui presente documento, stipulato alla presenza del nuovo Consiglio Direttivo, rappresentato dal Presidente Roberto Paris, del Segretario Generale Vincenzo Cervara e del Revisiore dei Conti Mauro Tedeschi, costituisce aggiornamento dello statuto precedente.
Atto costitutivo
ARTICOLO 1 (COSTITUZIONE E DURATA)
E' costituita a tempo indeterminato con riferimento all'art.18 della Costituzione Italiana ed in base agli articoli
36, 37 e 38 del Codice Civile, l'Associazione Culturale denominata "CENTRO STUDI ARTESIA" (di seguito indicata come "Artesia" oppure come "Associazione").
Essa è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge in materia.
ARTICOLO 2 (SEDE DELL'ASSOCIAZIONE)
L'Associazione ha sede legale a Erba (Co) in via RIazzolo 2.
Allo stesso indirizzo ha sede la segreteria associativa.
L'Associazione potrà istituire succursali, agenzie, rappresentanze o sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.
ARTICOLO 3 (CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE)
I° - L'Associazione Culturale "ARTESIA" progetta e organizza iniziative artistiche e culturali al fine di valorizzare e diffondere le arti visive, sceniche e letterarie con particolare attenzione verso i linguaggi tradizionali anche reinterpretati in chiave contemporanea.
II° - L'Associazione si impegna costantemente nella ricerca, selezione e promozione degli artisti emergenti e nello studio e valorizzazione degli artisti del passato.
III° - L'Associazione tramite l'adempimento del presente statuto persegue la finalità di dimostrare l'unità essenziale di tutte le arti, tradizioni e correnti di pensiero al di là dell'apparente diversità tra epoche, dottrine e simboli.
IV° - Artesia ha lo scopo di salvaguardare e sviluppare le risorse umane, di stimolare e sostenere la crescita spirituale, culturale e sociale dell'uomo attraverso eventi, mostre d'arte, spettacoli, conferenze, corsi, seminrari e tavole rotonde, sia dal vivo sia via web.
Inoltre l'Associazione si preoccupa di sostenere e promuovere altri enti con finalità analoghe al presente statuto ma anche, singoli artisti, studenti e liberi pensatori, che direttamente o indirettamente rappresentano o condividono gli stessi scopi dell'Associazione.
V° - Artesia si propone di coltivare le arti visive, letterarie e sceniche, lo studio e la ricerca in tutte le loro forme, favorendo lo scambio culturale anche tramite il web e ogni strumento telematico e digitale. Di fondamentale importanza è lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee, di conoscenze e di esperienze tramite l' organizzazione di progetti ed iniziative in campo artistico, culturale, sociale, scientifico, didattico, in via marginale economico, con particolare attenzione ad attività di formazione ed alla realizzazione di opere e strutture in ambito artistico, letterario, lcinematografico, televisivo, teatrale, musicale e accademico in genere.
L'Associazione per promuovere le proprie iniziative ed attività potrà avvalersi della gestione delle attrezzature e degli impianti che si riterranno necessari (in affitto, in uso, in proprietà o messi a disposizione da altri enti, da soci o da terzi privati). Per raggiungere i propri scopi l'Associazione potrà avvalersi delle prestazioni professionali, delle collaborazioni a progetto ed anche occasionali, nonché dell'apporto di lavoro subordinato. Potrà inoltre partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, collaborare con enti aventi scopi sociali ed umanitari, affiliarsi, convenzionarsi e partecipare a tutte le realtà nazionali ed internazionali che perseguano le medesime finalità. L'Associazione potrà, previa richiesta ed ottenimento delle autorizzazioni, utilizzare emblemi di enti e federazioni nazionali ed internazionali per l'espletamento della propria attività.
VI° - E' di fondamentale importanza per l'Associazione il contribuire alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani.
VII° - L'Associazione ha come obiettivo la valorizzazione e la promozione di un metodo didattico di crescita individuale e collettivo basato su di una filosofica ricerca introspettiva e su di una creativa esplorazione del mondo e dei suoi fenomeni.
VIII° - L'Associazione Culturale "ARTESIA " è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.
La sua base fondamentale è il volontariato e l'attività di utilità sociale. Eventuali avanzi di gestione annuale saranno impiegati in iniziative future dell'Associazione stessa.
ARTICOLO 4 (ATTIVITÀ)
A titolo esemplificativo, e non tassativo, l'Associazione potrà svolgere attività nella rete web a favore di iniziative culturali, di ricerca, di formazione, associative e collaborative.
Attività culturali:
organizzazione, valorizzazione, promozione, realizzazione e sostenimento di incontri d'arte e lettere, conferenze, seminari, tavole rotonde, workshop, corsi di formazione, istituzioni di biblioteche ed accademie, incontri informativi, dibattiti, mostre d'arte collettive e personali, proiezioni di film, convegni di studio ed iniziative di ricerca a carattere locale, nazionale ed internazionale; organizzazione e realizzazione di mostre artistiche, spettacoli teatrali, di opere cinematografiche e televisive (cortometraggi e lungometraggi), videoproiezioni, concerti musicali, opere video (videocorsi, documentari, programmi televisivi, opere di videoarte, clip musicali); svolgimento di attività culturali volte alla valorizzazione di alcune culture antiche e scuole di pensiero orientali; attività editoriali e di distribuzione di pubblicazioni periodiche di riviste, bollettini, testi, circolari, redazione e pubblicazione di atti relativi a convegni, seminari, studi e ricerche, pubblicazioni librarie di qualsiasi opera di stampa a carattere culturale da distribuirsi prevalentemente agli associati ma che potranno essere ceduti anche a terzi; realizzazione, produzione e distribuzione di prodotti artistici ed affini; redazione, duplicazione ed esecuzione di stampati, souvenir, fotografie, gadget, audiovisivi ed ogni altro materiale prodotto per la comunicazione, l'immagine, la pubblicità e la diffusione delle realtà organizzate dall'Associazione; attività di traduzione ed interpretariato.
Attività di ricerca:
- attività di ricerca intesa come laboratori nell'ambito dei linguaggi, delle teorie, delle tecniche e delle tecnologie delle arti tradizionali ed innovative, favorendo a tal fine anche l'utilizzo di siti web e di strumenti multimediali.
- attività di ricerca e sperimentazione didattica in campo artistico, musicale, cinematografico, teatrale e letterario.
Attività di formazione:
organizzazione di laboratori e di corsi finalizzati alla diffusione del sapere artistico e della formazione, in particolare nell'ambito delle arti visive, del cinema, del teatro, della musica, della scrittura, della fotografia, delle scienze tradizionali e delle "scienze alternative", delle lingue straniere, dell'informatica, della didattica, ecc., con particolare attenzione alla loro diffusione nell'ambito delle scuole; attività di incentivazione dell'innovazione nei linguaggi, nelle tecniche di comunicazione e nella produzione di oggetti e strumenti didattici destinati ad essere veicolati da media diversi, ed ogni altra attività utile alla conoscenza e comprensione del mondo e di se stessi.
Attività associative:
incontri e manifestazioni tra soci in occasione di spettacoli, eventi, mostre, festività, laboratori, attività di ricerca ecc. Quando non è possibile incontrarsi fisicamente, saranno utilizzate piattaforme virtuali, web, e social network.
Attività collaborative :
collaborazione con altri organismi italiani e stranieri aventi finalità affini, per lo scambio reciproco diesperienze e per favorirne i collegamenti fra i medesimi. Sempre in spirito di collaborazione l'Associazione potrà organizzare attività per enti locali, privati e pubblici.
L'Associazione potrà inoltre svolgere ogni altra attività culturale e ricreativa, purché lecita ed aderente agli scopi dell'Associazione stessa. L'Associazione esplicitamente accetta ed applica lo Statuto, i regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi delle federazioni e degli enti ai quali si affilierà.
ARTICOLO 5 (SOCI, DIRITTI, DOVERI, CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE)
Tutti i soci sono tenuti ad avere un comportamento corretto, sia nelle relazioni interne con gli altri soci, sia nelle relazioni con terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.
Sono soci coloro che vengono tesserati dall'Associazione e che versano la quota annuale associativa (variabile annualmente con delibera del Consiglio Direttivo) sottoscrivendo per presa visione il presente Statuto.
Tutti i soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo, ed all'atto sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:
a) presentare domanda alla segreteria dell'Associazione compilando il modulo predisposto in ogni sua parte;
b) accettare le norme del presente Statuto;
c) versare la quota associativa.
L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo mediante apposita delibera il cui giudizio è insindacabile. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. I soci si dividono in due categorie: SOCI FONDATORI e SOCI ORDINARI. Sono soci fondatori le persone intervenute all'atto costitutivo dell'Associazione e che prestano la loro opera su base stabile e regolare, e si impegnano nella gestione delle attività dell'Associazione. Sono soci ordinari le persone che aderiscono alle singole iniziative dell'Associazione, che versano la quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e che sottoscrivono per presa visione il presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo può comunque, previa accettazione dell'interessato, conferire la qualifica di SOCIO ONORARIO a persone particolarmente benemerite nei confronti della cultura, dell'arte, della scienza e dello spettacolo, nonché ad insigni personalità che, per posizione sociale o culturale, possano onorare od elevare con la loro presenza il prestigio dell'Associazione stessa.
Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri, ed hanno altresì diritto ad intervenire alle attività ed alle assemblee dell'Associazione. Tuttavia i soci onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa.
I soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione.
Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo Statuto ed i regolamenti sociali, e si impegna in particolare:
a) ad osservare, con lealtà e disciplina, le norme che regolano l'Associazione;
b) a partecipare alle attività ed alle manifestazioni sociali;
c) a prestare la propria attività anche per le opere associative collaterali, quali i servizi di allestimento, palcoscenico, i trasporti, i carichi e gli scarichi di materiale e merci, e quant' altro necessario allo svolgimento delle iniziative associative.
A carico dei soci che vengono meno ai doveri verso l'Associazione e ad una condotta conformeai principi della lealtà e rettitudine, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:
a) l'ammonizione;
b) la sospensione;
c) la radiazione.
Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci.
I soci cessano di appartenere all'Associazione:
a) per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Presidenza;
b) per morosità nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
c) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; in presenza di questi ed altri gravi motivi, chiunque partecipa all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta ratificata dall'Assemblea dei Soci. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata.
L'Associazione non è responsabile dei danni subiti dagli associati e dai volontari non soci nell'esercizio dell'attività sociale o nelle sedi dell'Associazione stessa.
ARTICOLO 6 (ESTROMISSIONE DEL SOCIO)
L'Assemblea su parere del Consiglio Direttivo può disporre l'estromissione di soci che si siano resi gravemente inadempienti, in particolare rendendosi morosi nel versamento delle quote associative, o disinteressandosi dell'attività dell'Associazione, od ancora operando in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione stessa quali definiti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.
ARTICOLO 7 (TRASMISSIBILITA' DELLA QUOTA)
La quota ed il contributo associativo non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono soggetti a rivalutazione.
ARTICOLO 8 (ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)
Sono organi dell'Associazione:
1 L'Assemblea dei Soci;
2 Il Consiglio Direttivo;
3 Il Presidente.
ARTICOLO 9 (ASSEMBLEA DEI SOCI)
L'Assemblea dei Soci è organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie ad un corretto funzionamento della vita associativa. Essa è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, o per richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto dei soci, mediante comunicato affisso nella sede sociale o mediante invio di e-mail contenente l'ordine del giorno, diretti a chiunque abbia diritto di parteciparvi, con preavviso di almeno cinque giorni.
L'Assemblea delibera, a maggioranza semplice, qualunque sia il numero degli intervenuti, sui seguenti argomenti: nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo, approvazione del Bilancio Preventivo, approvazione del Bilancio Consuntivo, modifiche di questo Statuto e scioglimento dell'Associazione, estromissione del socio e su ogni questione posta all'ordine del giorno.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in mancanza dal Consigliere più anziano. E' ammessa delega. Il voto è palese, tranne per gli argomenti per i quali un quarto dei presenti richieda voto segreto.
ARTICOLO 10 (DIRITTO DI VOTO)
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso o limitato neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
ARTICOLO 11 (CONSIGLIO DIRETTIVO)
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 membri.
Il Consiglio Direttivo dura in carica dieci anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente del Consiglio stesso e delibera a maggioranza sui seguenti argomenti:
formulazione dei bilanci, ammissione di nuovi soci ed esame delle cause di esclusione di vecchi soci, definizione della quota annuale associativa, attuazione di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle delibere assembleari,
nomina del Segretario del Consiglio Direttivo che durerà dieci anni.
ARTICOLO 12 (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO )
Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il suo Presidente.
Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, delegata, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti postali e bancari. La firma del Presidente e del Vice Presidente sono disgiunte per le operazioni di apertura conto, chiusura conto e straordinaria amministrazione. La firma del Presidente, del VicePresidente e del Segretario è disgiunta per le operazioni di ordinaria amministrazione.
Il Presidente cura e vigilia sull'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo, nonché degli altri libri e registri previsti dalla legge 398/91. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci, che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.
Il Presidente ha anche funzione di tesoriere che custodisce somme e valori dell'Associazione, ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità. Il Presidente mediante verbale con delega scritta ha facoltà di delegare i compiti di cui sopra. Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, e le scritture ed i registri previsti dalla legge 398 del 16/12/1991 come modificato dalla legge 66/92 art. 9-bis, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.
ARTICOLO 13 (I VOLONTARI NON SOCI)
I volontari non soci sono tutte le persone che condividono insieme ai soci le finalità e gli scopi dell'Associazione portando il loro contributo materiale, intellettuale e di forza lavoro, e che per motivi personali non vogliono diventare soci dell'Associazione.
ARTICOLO 14 (GRATUITÀ DELLE CARICHE)
Tutte le cariche sociali sono gratuite, nonché le prestazioni fornite dagli aderenti. Ai membri del Consiglio normalmente non viene riconosciuto alcun emolumento tuttavia può succedere che si accetti di versare una retribuzione ad uno o più membri del consiglio direttivo, sarà valutato caso per caso. In ogni circostanza i membri del consiglio direttivo hanno diritto al rimborso delle spese vive sostenute per conto dell'Associazione dietro presentazione della necessaria documentazione e dopo l'approvazione del Presidente.
I membri del Consiglio Direttivo possono avere rapporti di consulenza nei confronti dell'Associazione.
Le consulenze richieste saranno regolarmente retribuite a presentazione della necessaria documentazione.
ARTICOLO 15 (ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO)
L'esercizio sociale ed amministrativo si apre in data 01 gennaio e si chiude in data 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
La bozza del bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione, a disposizione dei soci che li volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività statutarie o di quelle ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO 16 (PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI)
Le entrate dell'Associazione ed il suo patrimonio sono costituiti:
- da quote e contributi degli associati;
- da contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Pubblici e Privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- dai contributi di organismi internazionali e da contributi dell'Unione Europea;
- da donazioni, lasciti testamentari, legati, erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali corsi, seminari, spettacoli ed eventi d'arte a sottoscrizioni anche a premi;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- dai beni acquistati con questi contributi;
- da ogni altro provento e da ogni entrata od acquisizione compatibili con le finalità dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
L'Associazione può, inoltre, reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione con terzi di contratti di natura commerciale.
I soci che per qualsiasi causa cessino di far parte dell'Associazione non hanno diritto alcuno sul patrimonio o rimborso.
ARTICOLO 17 (DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI)
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ARTICOLO 18 (SCRITTURE CONTABILI E REGIME FISCALE LEGGE 398/91 COME MODIFICATO
DALLA LEGGE 66/92 ART. 9-BIS)
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, il Presidente tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro dei soci.
All'Associazione si applicano le norme previste dalla legge 398 del 16/12/1991 come modificato dalla legge 66/92 art. 9-bis.
Per le occasionali raccolte pubbliche di fondi sarà redatto apposito e separato rendiconto con le modalità ed i tempi previsti dal D.Lgs. n.460/97 art.8.
Per le eventuali attività commerciali non prevalenti ed esercitate in forma né esclusiva né principale, sarà tenuta contabilità separata e, a seguito di opzione, anche ai sensi della legge 398/91, nei limiti dei proventi previsti e ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n.460/97.
ARTICOLO 19 (SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE)
L'Associazione potrà essere sciolta in base a specifica deliberazione dell'Assemblea dei Soci, od in caso di mancata convocazione del Consiglio Direttivo per un anno.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione stabilirà il criterio di massima per la devoluzione del patrimonio, nel pieno rispetto del disposto che impone che in caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, Punto 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 20 (NORME APPLICABILI)
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.